Un numero sempre maggiore di debitori si trova a fronteggiare azioni da parte di società di recupero crediti che agiscono in seguito ad operazioni di cartolarizzazione (del fenomeno della cartolarizzazione abbiamo parlato approfonditamente qui), quali cessionari del credito.
Non sempre, tuttavia, tali azioni risultano fondate e conseguentemente è necessario verificare la sussistenza dei presupposti.
In questo senso la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che in caso di contestazione, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della cessione al debitore ceduto, effettuata dal preteso cessionario, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., estendendo tale principio anche all’ipotesi in cui la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. (Cass. Civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478).
Tale pronuncia assume rilevanza poiché, ponendosi nel solco di precedenti arresti della Suprema Corte, ne ribadisce il contenuto, consentendo di individuare il contenuto dell’onere probatorio a carico del creditore e gli elementi su cui fondare un’adeguata difesa del debitore.