Cassazione civile sez. i, n.11494 del 29/04/2024, (ud. 15/02/2024, dep. 29/04/2024).

Per il sorgere del diritto all’assegno di mantenimento in favore del coniuge nei cui confronti non è stata addebitata la separazione, è necessario che quest’ultimo non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti, valutata tenendo conto del tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa.

Cassazione civile sez. I, n.11494 del 29/04/2024, (ud. 15/02/2024, dep. 29/04/2024).

La sentenza si riferisce ad un caso di separazione personale tra coniugi, in cui Il Tribunale di Ragusa ha addebitato la separazione al marito e stabilito a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie, oltre alla contribuzione mensile al mantenimento dei figli.

Il coniuge soccombente, ritenendo ingiusta la decisione, ha impugnato il provvedimento avanti alla competente Corte di Appello di Catania, la quale, accogliendo l’appello, ha revocato l’addebito della separazione, respingendo la richiesta di contributo di mantenimento per la moglie, ritenendo che quest’ultima aveva mezzi sufficienti per mantenere il suo tenore di vita e che il marito non doveva contribuire al suo mantenimento.

L’ex moglie, a sua volta, ha impugnato quest’ultima sentenza avanti alla Corte di Cassazione, la quale accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione, enfatizzando l’importanza di considerare il tenore di vita in pendenza di matrimonio e la capacità di guadagno della moglie.

La Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito come il tenore di vita mantenuto dalla coppia durante la convivenza matrimoniale costituisce l’indispensabile e prioritario elemento di riferimento da valutarsi in relazione alle disponibilità patrimoniali dell’onerato, al punto che il mancato suo accertamento inficia la possibilità di concedere o meno il contributo, atteso che l’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, ancor più se essenzialmente riferita alle sue potenzialità lavorative, non può essere valutata se manca il parametro di partenza dell’indagine al quale rapportarla, ossia tenore di vita matrimoniale.

Muovendo da tali argomentazioni, la S.C., ha precisato altresì che le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro

La S.C. ha, inoltre, aggiunto che l’attitudine al lavoro del coniuge richiedente, quale potenziale capacità di guadagno, va accertata verificando l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, precisando che l’accertamento del Giudice di merito non può arrestarsi al fatto del mancato svolgimento di un’attività lavorativa (che non è, di per sé solo, indice di assenza di potenziale capacità di guadagno) e che l’indagine non può basarsi su mere valutazioni astratte e ipotetiche, dovendo estendersi alla valutazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale che caratterizza il caso concreto, in comparazione con la complessiva ed effettiva situazione patrimoniale e reddituale del coniuge onerato.