Atto di pignoramento: di cosa si tratta?

Cos’è il Pignoramento?

Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata, con cui un soggetto creditore cerca di recuperare giudizialmente e coattivamente il proprio credito.

Tale finalità può essere raggiunta con diverse modalità che variano a seconda della tipologia di esecuzione che il creditore decide di intraprendere.

A seconda della tipologia di bene di bene oggetto del pignoramento si distingue infatti tra espropriazione immobiliare ed esecuzione mobiliare.

Com’è facilmente intuibile, l’espropriazione immobiliare ha ad oggetto beni immobili, mentre l’esecuzione mobiliare riguarda beni mobili e mobili registrati (ad esempio automobili).

Il pignoramento mobiliare può riguardare qualsiasi tipo di bene mobile, ma la giurisprudenza ha individuato una serie di beni impignorabili, come ad esempio i beni necessari per la conduzione di una vita dignitosa (la cucina, il frigorifero, il tavolo da pranzo, i letti, le scorte alimentari necessarie per un mese); la fede nuziale e gli oggetti con un particolare significato religioso; nonché beni pignorabili solo in via residuale come ad esempio i beni necessari esercizio dell’attività lavorativa del debitore, pignorabili solamente qualora non vi siano altri beni a disposizione dell’ufficiale giudiziario.

Una tipologia di pignoramento mobiliare è rappresentata dal Pignoramento presso terzi, con il quale il creditore agisce pignorando i crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi soggetti (come ad esempio stipendi, pensioni, conti correnti, clienti ecc.).

Qualsiasi tipologia di pignoramento è preceduta da un atto prodromico denominato atto di precetto, il quale anticipa e annuncia l’esecuzione forzata e si fonda, ancor prima su un titolo esecutivo che accerta giudizialmente l’esistenza del credito (quali un decreto ingiuntivo, una sentenza oppure altri atti riconosciuti idonei dalla legge come ad esempio il contratto di mutuo) che deve obbligatoriamente essere indicato nel precetto stesso.

Come Difendersi dal Pignoramento

Nonostante il pignoramento, ed ancor prima l’atto di precetto, si fondino su un titolo divenuto esecutivo, è comunque possibile difendersi dall’azione forzosa del creditore.

In quest’ottica, la miglior prevenzione è giocare d’anticipo rivolgendosi ad un esperto non appena ricevuto l’atto di precetto al fine di prevenire l’inizio dell’azione esecutiva da parte del procedente e valutare la possibilità di proporre immediata opposizione al precetto stesso, oppure intraprendere le trattative orientate al raggiungimento di un accordo con il procedente, come ad esempio saldo e stralcio o pagamento rateale.

Anche nell’ipotesi in cui il creditore inizi l’esecuzione forzata chiedendo all’Ufficiale Giudiziario di notificare il pignoramento, è comunque possibile difendersi proponendo opposizione a quest’ultimo al Tribunale territorialmente competente.

Le azioni difensive differiscono in base alla tipologia di pignoramento scelta dal creditore.

Anche nelle ipotesi in cui non sussistano i presupposti per la proposizione dell’opposizione, la legge prevede ulteriori strumenti idonei a consentire al debitore di preservare il bene esecutato, come ad esempio la conversione del pignoramento immobiliare, che consente di sostituire al bene pignorato una somma di denaro da corrispondere in parte mediante cauzione pari ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, da versare al momenti dell’istanza ed eventualmente in rate mensili nella misura massima di 48 mesi.