Il valore probatorio delle chat Whatsapp
La semplicità e immediatezza delle applicazioni di messaggistica istantanea le rende particolarmente adatte a conversazioni veloci e informali, ma qual è il loro valore probatorio ai fini legali?
La semplicità e immediatezza delle applicazioni di messaggistica istantanea le rende particolarmente adatte a conversazioni veloci e informali, ma qual è il loro valore probatorio ai fini legali?
Di particolare attualità, considerata la rilevanza mediatica assunta, è il caso esploso nelle scorse settimane, riguardante i presunti insulti a sfondo razzista proferiti dal calciatore Francesco Acerbi nei confronti dell’avversario di origine brasiliana Juan Jesus, durante l’incontro di calcio Inter – Napoli.
Un numero sempre maggiore di debitori si trova a fronteggiare azioni da parte di società di recupero crediti che agiscono in seguito ad operazioni di cartolarizzazione, quali cessionari del credito.
Importante sentenza della Suprema Corte che da un lato conferma l’orientamento prevalente – espresso tra le altre da Cassazione, sez. I civ., ordinanza 16 aprile 2018, n.9384 – secondo cui il tradimento può essere anche solo virtuale, non essendo essenziale che si realizzi il tradimento carnale tra due soggetti non uniti in matrimonio e dall’altro riconosce la validità delle chat WhatsApp
L’art. 612 bis c.p. sotto la rubrica Atti persecutori disciplina il reato c.d. di Stalking, punendo chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.