Il fenomeno della cartolarizzazione del credito bancario e la legitimizzazione ad agire del cessionario di credito in blocco

La cartolarizzazione dei crediti bancari è un’operazione finanziaria complessa, consistente nella cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari ad una società veicolo (SPV), la quale emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori istituzionali, provvedendo alla riscossione dei crediti ceduti e destinando le somme incassate dai debitori ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, divenuta sempre più frequente e che ha acquisito sempre maggiore rilevanza nella prassi.

Ai debitori, che per varie vicissitudini si sono trovati nell’impossibilità di adempiere regolarmente, capita con sempre maggior frequenza di ricevere richieste di pagamento stragiudiziali (diffide, messa in mora ecc.), o in ipotesi peggiori veri e propri atti giuridici (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti ecc.), da società di recupero crediti che hanno acquistato il loro debito dai creditori originari, o loro mandatarie incaricate per l’attività di recupero credito.

Il modus operandi di tali società è spesso contraddistinto da pratiche aggressive – già oggetto di attenzione dell’Antitrust, che sul punto ha pubblicato un vademecum – indirizzate al debitore personalmente (come solleciti di pagamento insistenti e ripetuti, telefonate e sms in cui si minacciano azioni legali, nonché ulteriori strategie di contatto) tese a creare pressione psicologica sul debitore, il quale, intimorito, è così indotto a sottoscrivere piani di rientro con conseguente riconoscimento di debito e sanatoria di eventuale prescrizione.

In tali circostanze è pertanto opportuno evitare di rapportarsi personalmente con gli operatori delle società incaricate ed affidarsi a un professionista in grado di affrontare la situazione, approfondendo le problematiche sottese e valutando la sussistenza dei presupposti giuridici delle richieste di pagamento, quali ad esempio la sussistenza e l’attualità del credito, la legittimazione ad agire del cessionario del credito e l’esistenza del contratto di concessione.

Di particolare attualità risulta la problematica concernente la legittimazione ad agire del cessionario del credito, con particolare riferimento alla prova della cessione del credito.

Diversamente all’ipotesi di cessione del credito ordinaria, per cui l’art. 1264 c.c., prevede che la cessione vada comunicata dal cessionario al debitore ceduto, in caso di cessione in blocco l’art. 58 Testo Unico Bancario (T.U.B.), consente al cessionario di assolvere a tale formalità tramite la pubblicazione dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, esonerandolo dalla notifica al singolo debitore.

Nella prassi giuridica tale formalità, ha dato origine a numerose contestazioni, che hanno reso necessario l’intervento della Corte di Cassazione, la quale sul punto ha recentemente precisato che l’avviso di cessione non è idoneo a fornire la prova dell’esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. (In questo senso Cass. Civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass. Civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. Civ., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. Civ., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. Civ., 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. Civ., 05 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ., 02 marzo 2016, n. 4116).